Una Brexit modello Canada: l’uovo di Colombo si chiama CETA
Post di Mario Angiolillo sulle future relazioni tra Gran Bretagna e Irlanda nel dopo Brexit, pubblicato su econopoly.ilsole24ore.com il 15 novembre 2018.
I negoziati su Brexit, con al centro del dibattito la questione del confine Irlandese e le future relazioni nel dopo Brexit, sono stati condotti a tappe forzate dopo il nulla di fatto registrato in occasione della riunione del Consiglio Europeo del 18 Ottobre, e hanno portato ad un possibile accordo che in queste ore è in discussione sui due versanti della Manica. La bozza di accordo attualmente in discussione prende le mosse dal draft agreement già definito tra le parti lo scorso marzo in cui fu trovata un’intesa sui diritti di cittadinanza, sul cosiddetto Brexit Bill, ovvero l’importo che il Regno Unito dovrà ancora versare nelle casse dell’Unione Europea per contribuire al Bilancio dell’Unione fino al 2020, e sull’importo che dovrà essere retrocesso in termini di contributi europei dall’Unione Europea al Regno Unito, nonché sui meccanismi di gestione delle cause internazionali ancora in corso e delle attività di pubblica sicurezza.
È stato inoltre definito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, e l’intesa in queste ore in discussione dovrebbe prevedere, per evitare l’instaurarsi di un hard border al confine irlandese, una sorta di prosecuzione del periodo di transizione fino a quando non verrà definito un accordo definitivo sulle future relazioni in grado di regolare efficacemente ed in maniera definitiva anche la questione del confine irlandese. Questa soluzione, vista come una soluzione ibrida dai tempi indefiniti, è al momento oggetto di diverse critiche tra gli oppositori del Governo di Theresa May ma anche tra alcuni esponenti del mondo Conservative.
In realtà sulle future relazioni è già presente sul tavolo una proposta relativa alla definizione di un Free Trade Agreement sulla falsariga del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) realizzato tra Unione Europea e Canada che potrebbe realizzarsi in tempi relativamente brevi. I principi contenuti nel CETA rappresenterebbero una soluzione equilibrata in grado di garantire la prosecuzione di intense ed efficaci relazioni economiche e commerciali tra i due versanti della Manica, pur segnando l’uscita del Regno Unito dal Mercato Comune e dall’Unione Doganale e permettendo quindi ad entrambe le parti di poter sottoscrivere liberamente ulteriori e distinti accordi commerciali con Paesi Terzi.
Il CETA consiste in un accordo globale che regola l’abolizione di Dazi doganali tra le parti su oltre il 90 per cento dei beni scambiati, stabilendo un sistema di reciproco riconoscimento dei certificati di qualità ed istituendo la tutela per numerosi prodotti di indicazione geografica. In quanto accordo globale non si limita a regolare il commercio di beni, ma definisce numerose altre questioni tra cui l’apertura del mercato dei servizi inclusi i servizi finanziari, il reciproco riconoscimento delle qualificazioni professionali, la partecipazione alle gare di appalto pubbliche, e si propone di favorire gli investimenti tra le parti andando a sostituire il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stato e investitori, l’ISDS, con un nuovo sistema di tutela degli investimenti, l’ICS.
Per quanto attiene all’abolizione dei Dazi doganali, l’accordo prevede un programma di soppressione dei dazi da realizzarsi, per la maggior parte dei beni scambiati, contestualmente all’entrata in vigore dell’accordo, mentre per una altra parte di beni preventivamente individuati avverrà in maniera progressive entro 4, 6 e 8 anni dall’entrata in vigore dell’accordo con una riduzione proporzionale fino a portarli a zero. L’accordo prevede inoltre un impegno delle parti a cooperare per rendere compatibili i regolamenti tecnici per la certificazione dei prodotti e stabilisce le modalità per il reciproco riconoscimento di regolamenti ritenuti equivalenti. Tale previsione avviene su base volontaria e non implica automatismi tali da determinare un abbassamento degli standard operati dalle parti per la certificazione dei propri prodotti. Tale meccanismo potrebbe sopperire a quanto previsto nel cosiddetto accordo di Chequers presentato alla Commissione Europea dal governo Britannico che prevedeva un automatico allineamento dei regolamenti del Regno Unito a quelli dell’Unione Europea e che determinò numerose polemiche all’interno dello stesso governo di Theresa May. L’accordo prevede inoltre l’adozione di procedure doganali semplificate, quali l’adozione di procedure di esame delle merci in entrata su base statistica di valutazione dei rischi in luogo dell’esame completo, al fine di snellire le procedure, ridurre i tempi di sdoganamento ed i costi per importatori ed esportatori.
Un altro punto rilevante regolato dal CETA è quello relativo alla definizione di condizioni per la parità di accesso reciproco al mercato dei servizi. In questo ambito è rilevante il tema dei servizi finanziari con una regolamentazione del settore che permette agli enti finanziari di beneficiare di condizioni di accesso eque e paritarie ai rispettivi mercati finanziari stabilendo che le parti non possano imporre limiti al numero di enti finanziari operanti, al valore delle operazioni finanziarie, alle partecipazioni di capitale estero o al numero di personale impiegato in un determinato settore dei servizi finanziari. Viene inoltre stabilito che ciascuna parte consenta agli enti finanziari dell’altra parte stabiliti sul proprio territorio di avere accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento, pur con esclusione degli strumenti di ultima istanza del prestatore. Inoltre ogni ente finanziario di una parte può, previa notifica all’autorità competente dell’altra parte, avviare la prestazione di un nuovo servizio finanziario che l’ente è già autorizzato a prestare in accordo con la propria legislazione.
Le disposizioni del CETA sui servizi finanziari possono rappresentare un ottimo punto di partenza per la regolamentazione dei rapporti tra Unione Europea e Regno Unito che necessiterebbero poi di un ulteriore grado di approfondimento, dato l’alto livello di interrelazioni tra la piazza finanziaria di Londra e le principali piazze europee, Milano in testa, come del resto già in parte concordato lo scorso aprile in un incontro tra il capo dei servizi finanziari dell’Unione Europea Dombrovskis, il governatore della Banca di Inghilterra Carney e il ministro delle finanze britannico Hammond.
Estremamente rilevante è anche il capo che garantisce il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, dando la possibilità ai professionisti dell’Unione Europea di esercitare nel territorio canadese e viceversa. Per effetto di tale previsione, ai professionisti operanti in regime di reciproco riconoscimento deve essere applicato un trattamento non meno favorevole di quello applicato al professionista le cui qualifiche siano state certificate o attestate secondo la giurisdizione della parte ospitante. Il riconoscimento delle qualifiche professionali non può essere subordinato a requisiti di cittadinanza o residenza né al possesso di titoli di istruzione o formazione conseguiti nella parte ospitante. L’attuazione dell’accordo di reciproco riconoscimento (ARR) è demandato ad un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione Europea e del Canada.
Rilevante è anche il capo del CETA relativo agli appalti pubblici, che individua una serie di settori all’interno dei quali imprese dell’Unione Europea e del Canada possono partecipare ad appalti per la fornitura di beni e servizi a tutti i livelli amministrativi, nazionali, regionali e locali. L’accordo stabilisce che nelle procedure di appalto venga garantita parità di requisiti richiesti alle imprese delle due parti e un’adeguata pubblicità dei bandi.
Certamente innovativa è la parte dell’accordo che riguarda gli investimenti e la tutela degli investimenti mediante l’istituzione di un nuovo sistema giurisdizionale (ICS) finalizzato alla risoluzione delle controversie con i Governi. L’accordo si propone di limitare gli ostacoli agli investimenti tra le parti, prevedendo che ciascuna parte si astenga dal frapporre ostacoli agli investimenti provenienti dall’altra parte quali limitazioni al numero di imprese che possono svolgere una data attività economica, al numero di operazioni o alla produzione che possono essere realizzate da un’impresa, all’entità di capitale estero o al numero di persone che possono essere impiegate in un dato settore o da un’impresa.
Per quanto attiene alla risoluzione delle controversie, con il CETA si passa dal modello “Investor to State Dispute Settlement” (ISDS) in cui in occasione di una disputa le parti in lite avviano una procedura arbitrale con nomina di un arbitro per parte e nomina congiunta del terzo arbitro, ad un sistema denominato “Investment Court System” (ICS) che prevede l’istituzione di un tribunale composto da 15 arbitri nominati per 5 anni dal comitato misto CETA di cui 5 cittadini dell’Unione Europea, 5 cittadini del Canada e 5 cittadini di paesi terzi. Il nuovo modello di risoluzione delle controversie prevede, prima del ricorso al tribunale, anche la possibilità di avvalersi di un sistema di consultazioni per la risoluzione amichevole delle controversie ed un sistema di mediazione con un mediatore nominato in accordo tra le parti. In questo contesto bisogna inoltre sottolineare come per quanto attiene agli accordi su Brexit, la bozza di accordo sul recesso ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea, definita tra le parti, prevede la possibilità, in alcuni casi, di continuare a fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea ed ai tribunali del Regno Unito, il che potrebbe rappresentare una ulteriore opzione per la risoluzione di controversie in tema di investimenti da andare ad armonizzare con il modello previsto dal CETA.
L’accordo CETA regola poi altre questioni quali la concorrenza, le imprese pubbliche e i monopoli, la proprietà intellettuale, le telecomunicazioni, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.
Il CETA ha già avuto effetti positivi nei rapporti commerciali tra UE e Canada come evidenziato dalle prime rilevazioni dalla data di entrata in vigore provvisoria dell’accordo, e potrebbe avere effetti certamente positivi sulle future relazioni tra Unione Europea e Regno Unito andando a regolare efficacemente i più importanti aspetti delle relazioni tra le parti pur nel rispetto della nuova situazione determinata da Brexit con l’uscita del Regno Unito dal Mercato Comune e dall’Unione Doganale.
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