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Start up innovative: incentivi all’assunzione di lavoratori a tempo determinato

startup-innovativeArticolo di Pasquale Freda sulle opportunità per start up innovative che intendano assumere lavoratori a tempo determinato.

Tra i tanti incentivi per la costituzione di una startup innovativa va evidenziata la possibilità di avere una maggiore flessibilità nell’assunzione di lavoratori a tempo determinato.

Con l’introduzione del D.L. 179/2012 (decreto Crescita 2.0), la normativa dei contratti di lavoro a tempo determinato ha subito notevoli trasformazioni.
Tale tipo di contratto, prima della riforma avvenuta con il c.d. “Jobs Act” (D.Lgs. 81/2015), era disciplinato dal D.Lgs. 368/2001; con il Jobs Act è stato modificato anche un altro contratto a termine, quello di somministrazione, istituito dalla c.d. “Legge Biagi” (D.Lgs. 276/2003).
Una delle principali agevolazioni previste per le start-up innovative consiste in un trattamento “riservato”, ossia una maggior flessibilità nella gestione del personale alle società iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, consentendo una deroga al D.Lgs. 368/2001; successivamente, con il D.L. 34/2014 è stata soppressa la necessità di indicare la cosiddetta “causale” per stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento a tutti i contratti a termine, estendendo così il principio di “acausalità” alla tipologia del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per tutti i datori di lavoro.

L’art. 28 D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, prevede che, per 4 anni dalla data di costituzione della start-up innovativa (oppure per un periodo inferiore, per le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma), sia consentito stipulare contratti di lavoro a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato, senza dover indicare la “causale”, ossia la motivazione.
Ciò ha comportato che le esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, previste dal D.Lgs. 368/2001, sussistessero a prescindere, per il solo fatto che a stipulare il contratto di lavoro a termine, riferito ad attività lavorative, pertinenti o strumentali all’oggetto sociale, sia una start-up innovativa.
Il medesimo art. 28 prevede che il contratto di lavoro a termine, senza indicazione della causale, abbia una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. La durata minima può essere inferiore ai 6 mesi, secondo la normativa generale. Per sottoscrivere tale ulteriore contratto, superato il limite dei 36 mesi, la legge non prevede l’assistenza obbligatoria al lavoratore fornita da rappresentanti sindacali.
Per le start-up innovative, nel caso in cui siano stati stipulati più contratti a termine durante i 36 mesi, o se per il protrarsi di un contratto a termine sia stato raggiunto il limite temporale dei 36 mesi, può essere stipulato un ulteriore successivo contratto a termine tra i medesimi soggetti contraenti, per lo svolgimento di attività lavorative pertinenti e strumentali l’oggetto sociale, per ulteriori 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga davanti alla Direzione territoriale del Lavoro di competenza.
Il periodo residuo di 12 mesi, con l’avvenuta conversione in legge del D.L. 179/2012, è stato modificato con la previsione di una “durata residua”.

Il recente “decreto Dignità” (D.L. 87/2018 convertito nella L. 96/2018) ha modificato il contratto di lavoro a tempo determinato, prevedendo il ritorno delle causali, dopo i primi 12 mesi e il primo rinnovo, nonché una durata massima di 24 mesi, restringendo la possibilità di proroghe. Tuttavia, la trasformazione non ha intaccato le agevolazioni per le start-up innovative, che non sono soggette a tali limiti.
Il decreto Dignità ha avuto un ulteriore “occhio di riguardo” verso le start-up innovative anche con la possibilità di superare il tetto delle assunzioni a termine, negata invece alla generalità dei datori di lavoro.

A tal fine, si richiama il Jobs Act, con cui si era precisato che le start-up innovative non sono soggette al limite del 20%, per le assunzioni a tempo determinato, rispetto alla totalità dei lavoratori a tempo indeterminato, risultanti in forza alla data del 1.01 di ogni anno, mentre per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno, occorre prendere come base di riferimento la forza lavoro esistente al momento dell’assunzione del nuovo lavoratore dipendente.

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